STRUMENTI D'INTERVENTO
Gli strumenti che la legge n.49 del 26 febbraio 1987 mette a disposizione delle imprese italiane per realizzare progetti nei PVS per alleviarne il livello di povertà sono i seguenti:
- Crediti di aiuto in favore dei paesi in via di sviluppo (L. 49/87 art. 6);
- Crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Pvs (Legge 49/87 art. 7)
- Doni in favore dei Pvs
- Doni a Organizzazioni internazionali (Trust Funds)
Ulteriori approfondimenti sugli strumenti di cooperazione finanziaria a disposizione delle imprese italiane per attività di cooperazione allo sviluppo sono presenti nella sezione “Cooperazione finanziaria” del sito del Mae.
1. Crediti di aiuto in favore dei Paesi in via di sviluppo (legge n. 49/87 art.6)
I crediti di aiuto I crediti di aiuto sono crediti agevolati (concessionalità minima 35%) concessi a Paesi in via di Sviluppo.
Tali crediti devono generalmente soddisfare due condizioni principali:
a) il reddito pro-capite del Paese beneficiario non deve superare un determinato reddito procapite annuale in accordo ai dati forniti dalla Banca Mondiale ( US$ 3.705,00, secondo l’“Annual Report 2008” ) ;
b) i progetti finanziati non devono essere commercialmente viabili.
Si riportano di seguito le caratteristiche principali :
- Soggetti beneficiari: stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo.
- Tipologia di progetti e settori finanziabili: possono essere finanziati progetti di cooperazione per la realizzazione di infrastrutture, “commodity aid” o “programme aid” destinati all’acquisto di beni e servizi di origine italiana.
Sono considerati prioritari settori quali il sanitario, l’acqua, l’ambiente, l’energia, le infrastrutture, la formazione e il patrimonio culturale;
- Termini e condizioni di rimborso del finanziamento : I termini e le condizioni di tali finanziamenti (tasso d’interesse, durata, periodo di grazia) sono connessi al livello di concessionalità attribuito al Paese in funzione del suo reddito pro-capite. Ad esempio i paesi con reddito procapite annuale “medio basso” (compreso tra $ 936 e $ 3.705) hanno un concessionalità che può raggiungere un massimo del 60% a cui corrispondono attualmente le seguenti condizioni: tasso d’interesse: 0,10%; periodo di rimborso : 22 anni di cui 10 di grazia (questi dati si riferiscono all’anno 2008). I crediti vengono concessi in euro.
- Procedure:La richiesta di un credito di aiuto viene avanzata dal PVS , tramite l’Ambasciata, agli Uffici competenti della DGCS che ne valutano l’eleggibilità in funzione delle priorità e della programmazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Il progetto, se ritenuto eleggibile, viene presentato al Comitato Direzionale per l’emissione di un parere sulla concessione del credito. Successivamente viene elaborato un “accordo tra Governi ” nel quale sono indicati l’iter procedurale per le procedure di gara, l’aggiudicazione dei contratti e l’erogazione del finanziamento.
L’erogazione ai Soggetti beneficiari viene effettuata dall’ Ente Gestore del Fondo rotativo , attualmente Artigiancassa a seguito di un decreto emesso dal Ministero dell’ Economia dietro presentazione di stati avanzamenti lavori o fatture amministrative.
I crediti di aiuto concessi dal Governo italiano (ai sensi dell’interpretazione data alla normativa attualmente vigente) si riferiscono ad acquisizioni di beni e servizi di origine italiana (crediti di aiuto “legati”) con la possibilità di utilizzazione delle risorse locali a seconda dei settori d’intervento fino ad una percentuale massima del 95%.
Dal 2002, a seguito del recepimento della Raccomandazione OCSE-Dac del 2001, i Paesi Meno Avanzati (PMA) sono destinatari di crediti di aiuto completamente “slegati”, ovvero che non comportano alcun beneficio a favore del Paese erogatore del finanziamento.
Nel luglio 2008, lo “slegamento” è stato esteso anche ai Paesi HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).
Torna su
2. Crediti per imprese miste nei Pvs (legge n. 49/87 art.7)
L’art. 7 della legge n. 49/87 consente di concedere crediti agevolati, tramite finanziamenti al capitale di rischio, alle imprese italiane che abbiano creato delle società miste nei Paesi in via di Sviluppo. L'agevolazione ha come finalità la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale. La Delibera Cipe n.92 del 6/11/2009 e la Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo n.164 del 16/12/2009 stabiliscono i presupposti e la procedura per la concessione di questi crediti.
- Soggetti beneficiari:
sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Pvs con la partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario.
- Tipologia di investimento: è finanziabile la partecipazione delle società italiane nel capitale della società mista non inferiore al 20% e non superiore al 75%. La partecipazione del partner locale non deve essere inferiore al 25%. L'impresa mista deve operare principalmente in uno dei seguenti settori: 1) agricoltura, allevamento pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti; 2) artigianato; 3) servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; 4) microfinanzia, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile; 5) tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Importo massimo dell'agevolazione:il finanziamento agevolato può coprire fino al 70% della quota di pertinenza dell’impresa italiana, per un importo massimo di euro 5.000.000.
- Termini e Condizioni del finanziamento:
- tasso d'interesse : uguale al 15% del tasso di riferimento stabilitoo dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- periodo di rimborso : non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale ed interessi non inferiore a 1 anno e non superiore a a 5 anni.
- Paesi eleggibili per il 2011 : Albania, Algeria, Angola, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ghana, Giordania, Guatemala, Haiti, Iraq, Kenya, Libano, Macedonia, Marocco, Mauritania, Mozambico, Pakistan, Perù, Senegal, Serbia, Siria, Territori Palestinesi, Tunisia, Vietnam, Yemen.
- Procedura:l’impresa italiana presenta domanda all'Uff.X della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs), che ne verifica la rispondenza ai principi generali di cui all’art. 7 della Legge 49/87, alla Delibera Cipe n.92 del 6/11/2009 e alla Deibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo n.164 del 16/12/2009. Se la domanda rispetta tali caratteristiche, la Direzione Generale avvia la valutazione tecnico-economica e finanziaria dell’iniziativa tramite rispettivamente l'Unità tecnica centrale e l'Ente finanziario al quale è affidata la valutazione, l’erogazione e la gestione dei crediti agevolati (attualmente Artigiancassa Spa).
Torna su
3. Doni in favore dei Pvs
I Doni si differenziano dai crediti di aiuto, in quanto l'ammontare erogato al pvs non va restituito I doni vengono generalmente concessi a paesi a basso reddito (low income countries con un reddito pro-capite annuale inferiore a US$ 875 ).
Si riportano di seguito le caratteristiche principali :
- Soggetti beneficiari: stati, banche centrali o enti di stato di paesi in via di sviluppo.
- Tipologia di progetti e settori finanziabili: possono essere finanziati singoli progetti specifici (una diga, un acquedotto, un tratto stradale, una ferrovia, un ospedale, un progetto agricolo); oppure programmi destinati al finanziamento di "commodity" varie (materie prime, beni di consumo) o di commodity in un determinato settore. Sono considerati prioritari settori quali il sanitario, l'acqua, l'ambiente, l'energia, le infrastrutture, la formazione e il patrimonio culturale.
- Procedure:
la richiesta di un dono viene avanzata dal Pvs, tramite l'Ambasciata, agli Uffici competenti del Mae-Dgcs che ne valutano l'eleggibilità in funzione delle caratteristiche di cooperazione dell'intervento e degli indirizzi politici sul paese. Il progetto, se ritenuto eleggibile, viene presentato al Comitato Direzionale. In caso di delibera positiva, viene elaborato un 'accordo tra Governi' nel quale sono indicati la destinazione del dono, la procedura di gara / l'aggiudicazione dei contratti e le modalità di erogazione e controllo. La Dgcs provvede tramite gli uffici competenti ad accreditare l'importo del finanziamento, secondo le modalità previste nell'accordo, sul 'Conto speciale' presso una 'Banca Agente' scelta dal Governo del paese beneficiario, intestato a suo nome e vincolato, anche per gli interessi maturati, all'utilizzo del finanziamento a dono. Nel caso di doni destinati al finanziamento di 'commodity' viene nominata anche una società di procurement che assiste il Paese beneficiario nell'attività di 'procurement'.
Torna su
4. Doni a Organizzazioni internazionali (Trust Funds)
L’attività di cooperazione multilaterale si concretizza attraverso la concessione di contributi volontari/doni agli Organismi Internazionali ed alle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI).
Sia i primi che i secondi sono rivolti ad attività di cooperazione allo sviluppo in aree e tematiche ritenute prioritarie dal Governo italiano. In particolare, il criterio di distribuzione delle risorse è basato su efficacia e incisività delle attività degli organismi beneficiari; grado di ricaduta politica del appoggio italiano; ruolo riservato all’Italia nei processi decisionali; fonti complessive di finanziamento disponibili. In conformità con tali criteri, una quota dei finanziamenti è concentrata sui maggiori organismi internazionali, in primis Agenzie del sistema delle Nazioni Unite.
Torna su