

Conferenza Internazionale (Roma, 29-30 novembre 2012)
Nel quadro delle attività della “Campagna per combattere la violenza sessuale sui minori” lanciata dal Consiglio d’Europa a seguito dell’adozione della Convenzione di Lanzarote, la Cooperazione Italiana ha deciso di promuovere e finanziare la Conferenza Internazionale “Il ruolo della cooperazione internazionale nel combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori”. Ciò in ragione di quanto previsto dall’Art. 38 della stessa Convenzione, e tenendo a mente quanto indicato dalla Dichiarazione del III Congresso Mondiale di Rio de Janeiro del 2008 sul tema.
La Conferenza è stata realizzata in collaborazione con il Consiglio d’Europa, il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e l’Istituto degli Innocenti di Firenze. L'Istituto degli Innocenti ha preparato il Background Paper sulla base di un'analisi delle buone pratiche della Cooperazione italiana e delle esperienze di lavoro di istituzioni, associazioni e Ong a livello nazionale.
La Conferenza ha avuto luogo il 29 e 30 novembre 2012, nella Sala delle Conferenze Internazionali del Ministero degli Affari Esteri, nel Piazzale della Farnesina 1, a Roma. (cfr. Concept note e Programma)
Milioni di bambini in tutto il mondo sono vittime dello sfruttamento e dell’abuso sessuale. Uno
studio del Consiglio d’Europa (Coe) ha rilevato che in Europa un bambino su cinque è vittima di
violenza sessuale.
La violenza sui minori si può manifestare in modi differenti come la prostituzione, lo sfruttamento
sessuale (anche attraverso il turismo), il traffico, la corruzione, la pornografia infantile, l’abuso intrafamiliare.
Il fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali dei minori hanno assunto proporzioni
inquietanti a livello sia nazionale che internazionale, in particolare per quanto riguarda il crescente
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict), tanto da parte dei bambini
quanto da parte degli autori di tali comportamenti delittuosi, e che per prevenirli e contrastarli si
rivela indispensabile sempre più stretta una cooperazione internazionale.
Lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare la pornografia infantile e la prostituzione
infantile, ed ogni altra forma di abuso sessuale nei confronti dei bambini, ivi compresi gli atti
commessi all’estero, compromettono gravemente la loro salute e il loro sviluppo psico-sociale; il
benessere e l’interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali e devono essere promossi
ovunque, senza alcuna discriminazione.
Il danno che si ripercuote sul minore, vittima di tali atrocità, non riguarda solo l’integrità fisica ma
soprattutto quella mentale, che richiede adeguati interventi di aiuto e sostegno a favore del
recupero da parte del minore. Il processo di riabilitazione delle vittime necessita pertanto di
un’adeguata assistenza sanitaria nonché di un forte sostegno psicologico.
Gli autori di abusi nei confronti dei minori non di rado rimangono impuniti, e sempre più spesso a
causa del silenzio da parte delle vittime e dell’inadeguatezza delle procedure giudiziarie; sono
pochi i casi in cui si riesce ad ottenere giustizia per tali violenze.
Per combattere la violenza e lo sfruttamento dei minori è dunque fondamentale un’azione
congiunta a livello internazionale, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni, anche di
criminalità organizzata, spesso legati alla violenza sui minori. Al fine di porre in essere un’efficace
azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni dello sfruttamento e dell’abuso sessuale, è
indispensabile una forte cooperazione tra tutti i settori coinvolti: giudiziario, sociale, sanitario,
educativo, nonché quello dei media e del settore privato.
Principi generali e misure di cooperazione internazionale
1. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e nel rispetto degli
strumenti internazionali e regionali pertinenti applicabili, degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative
uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali nei confronti di minori;
b. proteggere e assistere le vittime;
c. condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente
Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le vittime di un reato
previsto dalla presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui
risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.
3. Se una Parte che subordina la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale o la concessione
dell’estradizione all’esistenza di un trattato in materia riceve una richiesta di cooperazione in materia
giudiziaria o di estradizione da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare
la presente Convenzione come base giuridica per la reciproca assistenza in materia penale o di estradizione
per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano a integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale dei minori nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi.